High Seas Treaty 2026: cosa cambia dal 17 gennaio

Autore

Cristian Perinelli

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Indice dei contenuti

Cosa entra in vigore e perché conta adesso

  • Il High Seas Treaty 2026 entra in vigore il 17 gennaio 2026, 120 giorni dopo la ratifica da parte di 60 Paesi.

  • È il primo accordo internazionale pensato specificamente per proteggere la biodiversità marina in acque internazionali, cioè in quel “alto mare” che copre circa due terzi dell’oceano e non è sotto il controllo diretto di nessuno Stato.

  • Nasce per colmare vuoti operativi: finora mancava un meccanismo chiaro e condiviso per creare aree marine protette in alto mare, impostare valutazioni d’impatto ambientale per nuove attività e gestire la condivisione dei benefici legati alle risorse biologiche.

  • Conta adesso perché la fase “dell’accordo sulla carta” si chiude e si apre quella della messa a terra: regole, organi, piattaforme e fondi determineranno se la tutela sarà reale o solo formale.

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Cosa verrà deciso nei prossimi 12 mesi

  • Entro un anno dall’entrata in vigore deve tenersi la prima Conferenza delle Parti (COP), il tavolo dove i Paesi ratificanti votano le decisioni operative.

  • Va istituito un segretariato (con sede ancora da scegliere) che gestirà coordinamento, procedure e funzionamento quotidiano del trattato.

  • Prosegue il lavoro preparatorio avviato con le riunioni della commissione preparatoria ONU: non prende decisioni definitive, ma costruisce bozze di regole e processi che poi la COP potrà adottare.

  • Il punto decisivo per PMI, ONG e manager “non specialisti” è capire quali pezzi partiranno davvero: regole per proporre e approvare aree protette, criteri e flussi per le valutazioni d’impatto, e disegno del meccanismo di condivisione di dati e benefici.

Aree marine protette in alto mare: come nasceranno, in pratica

  • Viene avviato un organo scientifico e tecnico a cui i Paesi possono presentare proposte di aree marine protette (MPA), cioè zone dove alcune attività possono essere vietate o limitate (ad esempio la pesca o altre attività specifiche, a seconda delle regole della singola area).

  • Il flusso previsto è: proposta da parte di un Paese, valutazione tecnico-scientifica con contributi e osservazioni (governi, comunità scientifica, ONG, imprese), raccomandazione alla COP e poi voto.

  • La COP può istituire una nuova MPA anche senza unanimità: basta una maggioranza dei tre quarti dei Paesi che votano.

  • Per attività economiche e progetti legati al mare, questo significa che nei prossimi mesi può emergere una nuova “mappa” di aree con vincoli in alto mare, con effetti su pianificazione, autorizzazioni, impegni pubblici e gestione del rischio reputazionale.

Protezione e rispetto delle aree: cosa può funzionare e cosa no

  • Il trattato non introduce sanzioni dirette: l’impianto si basa su impegno dei Paesi ratificanti a non fare nulla che vada contro gli obiettivi e a supportare le aree protette.

  • Firma e ratifica non sono la stessa cosa: un Paese può aver firmato (segnale politico), ma senza ratifica non è legalmente vincolato. Questo incide sulla tenuta reale delle MPA.

  • Esiste la possibilità di opt-out su specifiche MPA: un Paese parte può opporsi su basi definite (incoerenza con il trattato, discriminazione ingiustificata, impossibilità di conformarsi nonostante “ragionevoli sforzi”). Se l’area viene creata comunque, per quel Paese la decisione può non essere vincolante.

  • Per organizzazioni e imprese, l’operatività qui è soprattutto di controllo: verificare se partner e fornitori operano sotto giurisdizioni che hanno ratificato, e chiedere come gestiranno eventuali nuove restrizioni in aree protette (compliance e tracciabilità delle scelte).

Risorse genetiche marine e benefici: cosa devono aspettarsi imprese e ricerca

Il trattato prevede che i Paesi condividano i benefici legati alle risorse genetiche marine (organismi marini come animali, piante, microbi) raccolte in alto mare per ricerca o potenziale uso commerciale. La pesca è in larga parte esclusa da questo capitolo.

Certo

Da definire

Obbligo di rendere disponibili informazioni e scoperte tramite un meccanismo di condivisione (clearing-house) accessibile.

Dettagli operativi della piattaforma: cosa va caricato, formati, tempistiche e flussi.

Se dai risultati derivano profitti, i Paesi più ricchi dovrebbero contribuire a un fondo per supportare ricerca e formazione nei Paesi meno ricchi.

Il meccanismo finanziario preciso: come si raccolgono e come si distribuiscono i contributi.

Contributi obbligatori delle Parti per far funzionare il trattato, con aspettativa di maggiore quota per i Paesi sviluppati.

Regole di governance dei fondi e priorità di spesa, che la prima COP dovrà chiarire.

Deep-sea mining e valutazioni d’impatto: il punto di frizione con gli organismi esistenti

  • Il trattato deve convivere con organismi già attivi in alto mare: in particolare l’autorità internazionale che regola l’estrazione mineraria sui fondali (ISA) e le organizzazioni regionali che gestiscono alcune attività di pesca (RFMOs).

  • Il nodo pratico è il coordinamento: le regole del trattato puntano a rafforzare e rendere più coerenti le valutazioni d’impatto ambientale (EIA) per attività potenzialmente dannose, come il deep-sea mining.

  • L’ISA sta ancora sviluppando regolamenti e standard per il deep-sea mining: se procedure e requisiti EIA restano disallineati tra organismi, possono crearsi lacune nella protezione o conflitti tra approcci.

  • Per chi segue progetti legati al mare, la richiesta operativa è semplice: domandare a consulenti, partner e soggetti proponenti quale quadro EIA intendono seguire e come garantiscono coerenza con gli obiettivi di tutela in alto mare.

Errori comuni e letture fuorvianti da evitare

  • Dire che “ora sono protetti due terzi degli oceani”: l’entrata in vigore abilita strumenti e processi, ma l’efficacia dipende da governance, adesione e capacità di attuazione.

  • Confondere la portata del trattato con uno “stop immediato” a pesca e miniere: le MPA vanno prima proposte e votate, e il tema mining resta intrecciato con organismi già esistenti; inoltre il capitolo sulle risorse genetiche marine non coincide con la gestione della pesca.

  • Liquidarlo come “inutile perché non punisce nessuno”: l’assenza di sanzioni non azzera il valore, ma sposta la variabile chiave su ratifiche, trasparenza, coordinamento tra organismi e pressione politica e reputazionale.

  • Sottovalutare il peso della differenza firma vs ratifica: per valutare rischio e affidabilità di impegni, bisogna guardare chi è legalmente vincolato, non solo chi ha espresso supporto politico.

  • Credere che le aree protette saranno “automaticamente rispettate”: tra opt-out, capacità di monitoraggio e cooperazione internazionale, la compliance è un tema da seguire caso per caso.

FINE

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